Etichettatura

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L'etichettatura: un insieme di informazioni a vantaggio del consumatore.

Per la lunghezza dell'argomento e per la complessa casistica, conviene riportare un sommario degli argomenti.

 

Sommario degli argomenti:

Etichettatura ed imballaggio.

Con l’enorme sviluppo dei prodotti alimentari preconfezionati, è cresciuta l’importanza dell’etichettatura.

A norma di legge, si intende per prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall' imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

A norma di legge, si intende per etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

La confezione e l’imballaggio servono a proteggere il prodotto alimentare, a conservarlo, e ad identificarlo rispetto alla concorrenza. Ovviamente, la confezione è l’oggetto che contiene il prodotto alimentare, mentre l’imballaggio è l’involucro esterno alla/alle confezioni per facilitarne il trasporto.

 

Etichettatura obbligatoria dei prodotti preconfezionati (Elenco A.)

ELENCO A.

  1. il nome o ragione sociale o marchio depositato dall’impresa produttrice o confezionatrice
  2. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
  3. gli ingredienti
    • Nota: quando sono più di uno, elencati in ordine di peso decrescente (con l’indicazione della loro quantità solo in alcuni casi)
  4. gli additivi, segnalati col loro nome e/o con la sigla europea
  5. la quantità e, in caso di conserve in un liquido (acqua, aceto, salamoia), il peso sgocciolato
  6. prezzo di vendita, e prezzo per unità di misura, salvo le eccezioni (D.Lgs. n.84/2000)
    • Nota 1: le eccezioni per il prezzo di vendita riguardano i prodotti somministrati in locali non aperti al pubblico, o somministrati per prestazioni di servizio, o i prodotti offerti nelle vendite all’asta.
    • Nota 2: le eccezioni per il prezzo per unità di misura riguardano i prodotti commercializzati sfusi, che possono essere venduti a pezzo o a collo, i prodotti di diversa natura posti un una stessa confezione, i prodotti dei distributori automatici, i gelati monodose (non in confezione).
  7. il termine minimo di conservazione, o la data di scadenza
    • Nota 1: va indicato con la frase "da consumarsi preferibilmente entro …" quando la data contiene l’indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine..." negli altri casi, seguita dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa data figura. Il formato della data si compone generalmente del giorno, del mese e dell’anno. Per i prodotti conservabili per meno di tre mesi, è però sufficiente il giorno ed il mese; per quelli conservabili per più di tre mesi ma per meno di 18 è sufficiente il mese e l’anno; per più di 18 mesi , occorre il formato completo della data.
    • Nota 2: sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza e la dicitura deve essere "da consumarsi entro …" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto in cui essa data figura. La disposizione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza non si applica agli ortofrutticoli freschi, ai vini, ai prodotti della panetteria e pasticceria e a pochi altri.
  8. le modalità di conservazione
  9. un codice a barre e un codice alfanumerico con la sigla del Paese di produzione e la sigla CE
  10. un codice di identificazione del lotto di appartenenza del prodotto (per la rintracciabilità di partite difettose).
  11. l’eventuale presenza di O.G.M.
    • Nota: l’obbligo scatta quando tale presenza supera la soglia dello 0,9% (0,5% se il prodotto non è stato ancora autorizzato). In questo caso l’etichetta deve avere la dicitura:"questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati", oppure "questo prodotto contiene…", e a seguire il nome dell’O.G.M.  Sono esenti dall’obbligo di segnalazione in etichetta: la carne, le uova ed i prodotti caseari derivanti da animali nutriti con O.G.M (dir.94/54/CE, dir.96/21/CE, d.p.c.m. del 28 luglio 1997)
  12. le indicazioni specifiche per taluni elementi (es. grado alcolico, specificazioni sugli aceti, avvertenze di vario genere legate alla tipologia del prodotto)
  13. gli edulcoranti presenti (norme comunitarie e nazionali relative a singoli settori e singole categorie di prodotto)
  14. ulteriori indicazioni
    • Nota: devono essere specificate ad es. solo per prodotti ittici o per latte e derivati o per carni fresche e trasformate, o per oli, o per vini e così via per le varie categorie (tranne casi eccezionali, ad esempio l’etichettatura obbligatoria per i polli, a causa dell’infezione aviaria HN1V5).

   

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