Etichettatura - Etichettatura

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Etichettatura facoltativa dei prodotti preconfezionati (Elenco B.)

(dir.89/395/CEE, dir.89/396/CEE, d lg.109/92)

ELENCO B.

  1. le informazioni sulle modalità d’uso della confezione
  2. la descrizione di ricette
  3. le informazioni sulle iniziative promozionali autorizzate con decreto ministeriale quali raccolte a premi, buoni sconto, ecc.
  4. gli slogan legati al riciclo della confezione e al rispetto dell’ambiente
  5. ogni altra informazione complementare che possa essere di guida al consumatore nella scelta del prodotto
  6. Etichettatura nutrizionale (dir.90/496/CEE, d.lg.77/93)
    • Nota 1: dichiarazione relativa al valore energetico e l’indicazione relativa ai seguenti nutrienti, purché presenti in quantità significativa: grassi, proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali, fibre alimentari, sodio, non accompagnata da una informazione nutrizionale.
    • Nota 2: l’etichettatura nutrizionale è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta, o nella presentazione, o nella pubblicità dei prodotti alimentari; per informazione nutrizionale si intende una descrizione e un messaggio pubblicitario relativo alla non presenza, o presenza in più o in meno, di nutrienti, e/o al loro valore energetico non fornito, o fornito in misura ridotta o maggiorato. Il dlgs 77/93 dice anche: a) come devono essere espressi i valori energetici dei nutrienti (Kcal./gr. o Kj/gr.); b) quali vitamine e sali minerali possono essere dichiarati in etichetta; c) i relativi RDA (Razione giornaliera raccomandata), e con quali unità di misura (ad esempio, in mgr. vit. C (RDA=60),E, B6, e Ca, P, Mg e Zn; in mcg. Vit. A (RDA=mcg. 800), D, B12, iodio).

Etichettatura per prodotti contenenti O.G.M.

(reg. CE 258/97, reg. CE 1139/98, reg. CE 49/2000, reg. CE 50/2000)

ELENCO C.

    1. per soia e mais la dicitura: "prodotto con soia geneticamente modificata" o "prodotto con granoturco geneticamente modificato" se il prodotto contiene anche un solo ingrediente con proteine o DNA derivanti dalla modificazione genetica, anche in calce nell’elenco degli ingredienti mediante un riferimento con asterisco
    2. la descrizione di ricette
    3. per alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati l’indicazione di caratteristiche diverse da quelle di cui alla dir. 79/112/CEE e successive modifiche
    4. l’indicazione di additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati contenuti in prodotti e ingredienti alimentari

Etichettatura obbligatoria per prodotti DOP, STG, IGt.

(reg. CEE 2081/92, reg CEE 2082/92)

ELENCO D.

  1. per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario, la dicitura e il logo rispettivamente:
    • di denominazione d’origine protetta (DOP)
    • di indicazione geografica protetta (IGP)
    • di specialità tradizionale garantita (STG)

 

 

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