Etichettatura - Etichettatura
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Etichettatura facoltativa dei prodotti preconfezionati (Elenco B.)
(dir.89/395/CEE, dir.89/396/CEE, d lg.109/92)
ELENCO B.
- le informazioni sulle modalità d’uso della confezione
- la descrizione di ricette
- le informazioni sulle iniziative promozionali autorizzate con decreto ministeriale quali raccolte a premi, buoni sconto, ecc.
- gli slogan legati al riciclo della confezione e al rispetto dell’ambiente
- ogni altra informazione complementare che possa essere di guida al consumatore nella scelta del prodotto
- Etichettatura nutrizionale (dir.90/496/CEE, d.lg.77/93)
- Nota 1: dichiarazione relativa al valore energetico e l’indicazione relativa ai seguenti nutrienti, purché presenti in quantità significativa: grassi, proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali, fibre alimentari, sodio, non accompagnata da una informazione nutrizionale.
- Nota 2: l’etichettatura nutrizionale è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta, o nella presentazione, o nella pubblicità dei prodotti alimentari; per informazione nutrizionale si intende una descrizione e un messaggio pubblicitario relativo alla non presenza, o presenza in più o in meno, di nutrienti, e/o al loro valore energetico non fornito, o fornito in misura ridotta o maggiorato. Il dlgs 77/93 dice anche: a) come devono essere espressi i valori energetici dei nutrienti (Kcal./gr. o Kj/gr.); b) quali vitamine e sali minerali possono essere dichiarati in etichetta; c) i relativi RDA (Razione giornaliera raccomandata), e con quali unità di misura (ad esempio, in mgr. vit. C (RDA=60),E, B6, e Ca, P, Mg e Zn; in mcg. Vit. A (RDA=mcg. 800), D, B12, iodio).
Etichettatura per prodotti contenenti O.G.M.
(reg. CE 258/97, reg. CE 1139/98, reg. CE 49/2000, reg. CE 50/2000)
ELENCO C.
- per soia e mais la dicitura: "prodotto con soia geneticamente modificata" o "prodotto con granoturco geneticamente modificato" se il prodotto contiene anche un solo ingrediente con proteine o DNA derivanti dalla modificazione genetica, anche in calce nell’elenco degli ingredienti mediante un riferimento con asterisco
- la descrizione di ricette
- per alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati l’indicazione di caratteristiche diverse da quelle di cui alla dir. 79/112/CEE e successive modifiche
- l’indicazione di additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati contenuti in prodotti e ingredienti alimentari
Etichettatura obbligatoria per prodotti DOP, STG, IGt.
(reg. CEE 2081/92, reg CEE 2082/92)
ELENCO D.
- per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario, la dicitura e il logo rispettivamente:
- di denominazione d’origine protetta (DOP)
- di indicazione geografica protetta (IGP)
- di specialità tradizionale garantita (STG)
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