Etichettatura - Etichettatura

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Etichettatura per prodotti biologici

 

(reg. CEE 2092/91, reg. CE 1804/99, d.m.338/92)

ELENCO E.

  1. Etichettatura obbligatoria. Per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario,accanto alla denominazione di vendita del prodotto, deve comparire la dicitura: "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE - " per i prodotti con almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola ottenuto con il metodo biologico
    • Nota: il restante 5% degli ingredienti deve essere compreso nella lista positiva e comprende gli additivi e i prodotti tropicali d’importazione
  2. Etichettatura facoltativa: il logo comunitario volontario “agricoltura biologica”
    • (reg. CE 331/2000)

 

 

 

Il codice a barre.

 

Prima di lasciare l’argomento dell’etichettatura, vogliamo accennare anche al codice a barre (EAN-13 - European Artiche Numbering), che identifica i prodotti alimentari e non posti in vendita, specie nei supermercati e nelle catene della grande distribuzione, ed  introdotto per agevolare la vendita, il carico, lo scarico, e l’inventario della merce.

Esso è formato da 13 posizioni numeriche (flags): i primi due flags identificano l’autorità nazionale di codifica (per l’Italia, INDICOD, n. 80; per la Norvegia, n. 70; ecc.), i successivi 5 flags il Codice Produttore assegnato dall’INDICOD al proprietario del marchio, i successivi 5 flags rappresentano il Codice Prodotto assegnato dal Produttore, ed infine l’ultimo flag che serve solo come codice di controllo.

Esempio, una confezione di piselli extrafini di 500 gr. ha come codice a barre: 80-12345-00001-2, cioè 80 * prefisso EAN per l’Italia (INDICOD), 12345 sta per “Rossi s.p.a., P.zza Duse, 2 20100 Milano, 0001 sta per piselli extrafini 500 gr., e 2 è il codice di controllo.

Il cartello degli ingredienti.

(D.M. 20 Dicembre 1994)

Se i prodotti alimentari sono posti in vendita allo stato sfuso, e cioè non confezionati, allora è obbligatorio, e deve essere tenuto bene in vista, il cartello degli ingredienti, contenente nome del prodotto, elenco degli ingredienti, in ordine decrescente in base al peso (e secondo un preciso schema a norma di legge per: a) pane, pane speciale, prodotti da forno, e pizze; b) paste alimentari fresche, anche speciali, e speciali con ripieni; c) prodotti della gelateria, e cioè gelati al latte, alla frutta e agli ortaggi, semifreddi; d) prodotti della pasticceria, di tutti i tipi), modi di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, e data di scadenza per le paste fresche.

L’indicazione del prezzo secondo le norme comunitarie.

Salvo pochi casi speciali (prodotti sfusi venduti a pezzo o a collo, o in distributori automatici, o confezioni con più prodotti, o da mescolare al momento dell’uso, ecc.), i prodotti esposti per la vendita al consumatore devono recare sia il prezzo di vendita che il prezzo per unità di misura, e cioè, ad esempio euro 5,55/Kg (D. Lgs. n.84/2000).

 

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Tags: etichettatura,, imballaggio,, etichettatura preconfezionati,, etichettatura prodotti OGM,, codice a barre,, cartella ingredienti,, prezzo secondo norme comunitarie,

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